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Decreto Ministero Trasporti – Divieto di sbarco 2011
Il Ministero dei Trasporti ha promulgato il decreto attuativo del Divieto di afflusso e circolazione sull'isola di Ischia per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori per i residenti nella Regione Campania per il periodo 17 aprile 2011 – 30 settembre 2011. Nel medesimo periodo il divieto è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.
ART. 3 - DEROGHE - Nel periodo e nei comuni di cui all'articolo 1 è concesso deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:
…c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
… g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
… j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bol1ino dalla polizia urbana del suddetto Comune;
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto, o per 15 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;
l) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.
ART. 4 - SANZIONI – Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a 1.559 così come previsto dal comma 2 dell’ articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia, in data 17 dicembre 2008.